- ripristino dei danni all’abitazione principale, abituale e continuativa del nucleo familiare; - ripristino dei danni alle abitazioni danneggiate diverse dall’abitazione principale; - ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell’abitazione, qualora il suo ripristino risulti indispensabile per l’utilizzo dell’immobile (es. locale tecnico); - ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale condominiale; - ripristino di aree e fondi esterni qualora funzionali all’eccesso all’immobile (es. strada di accesso, rimozione di detriti);
- la sostituzione o il ripristino dei beni mobili distrutti o danneggiati strettamente indispensabili (del proprietario dell’immobile ovvero del soggetto che ha sull’immobile un diritto reale di godimento, locazione o comodato e dal titolo si evinca che la proprietà degli arredi NON sia del proprietario dell’immobile); - ripristino dei danni all’immobile sede legale e/o operativa dell’associazione senza scopo di lucro, di proprietà della stessa o su cui la stessa ha un diritto reale di godimento, locazione o comodato;
- ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell’immobile sede legale e/o operativa dell’associazione senza scopo di lucro qualora il suo ripristino risulti indispensabile per l’utilizzo dell’immobile;
- sostituzione o il ripristino dei beni mobili distrutti o danneggiati e strumentali all’esercizio dell’attività dell’associazione senza scopo di lucro e di proprietà della stessa.
Si ritengono ammissibili gli interventi realizzati sia su edifici residenziali sia sulle parti comuni degli stessi, rivolti al ripristino:
a) degli elementi strutturali (strutture verticali e orizzontali, solai, scale, struttura portante della copertura, tamponature);
b)delle finiture interne ed esterne (manto di copertura, intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
c)dei serramenti interni ed esterni (porte, finestre, comprese le serrature); d)degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari) ed elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati LAN, di climatizzazione;
e) dell’ascensore e montascale;
f) degli arredi della cucina e dei relativi elettrodomestici nonché arredi della camera da letto.
Le spese ammissibili a contributo sono comprensive di IVA.
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