Il bando prevede il finanziamento di interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione e smaltimento, oppure per il solo smaltimento dell'amianto da edifici (sede legale dell’impresa) situati sul territorio regionale.
Viene esteso l'accesso ai contributi anche alle imprese che non sono proprietarie dell'immobile su cui viene effettuato l'intervento. In tal caso è necessario allegare l’autorizzazione del proprietario dell’edificio a realizzare l'intervento (nulla osta).
Sono ammissibili a contributo, al netto dell’I.V.A., e successivamente alla presentazione della domanda esclusivamente:
-le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti all’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza;
-le spese relative ad analisi di laboratorio;
-le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’art. 256 del D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
-le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis Della L.R. 7/2000 per l’importo massimo di 500,00 euro.
Non sono ammissibili le spese relative al solo smaltimento del materiale rimosso o alla sua sostituzione, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.
Non sono ammissibili le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo.
|