Sono ammissibili a contributo gli interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze, sostenuti fino ai dodici mesi precedenti la presentazione della domanda e già conclusi alla data di presentazione della stessa.
Per poter presentare domanda di contributo detti edifici devono essere censiti nell’ Archivio regionale amianto (A.R.Am.).
In caso di autorimozione sono finanziabili esclusivamente gli interventi eseguiti in conformità alle ''linee guida finalizzate alla micro-raccolta di amianto da parte dei comuni e dei proprietari di edifici di civile abitazione.
Sono ammissibili le spese:
- di rimozione dei materiali contenenti amianto;
- di trasporto dei materiali contenenti amianto;
- di smaltimento dei materiali contenenti amianto;
- relative agli oneri per la sicurezza;
- per le analisi di laboratorio;
- per la redazione della notifica o del piano di lavoro;
- per l’IVA.
Non sono ammissibili a contributo: le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, il solo smaltimento, gli interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.
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